Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha l'obiettivo di migliorare la qualità della vita delle famiglie che si trovano a dover affrontare il doloroso percorso dell'assistenza ad un figlio (o, in caso di scomparsa dei genitori, ad un fratello o sorella) con disabilità grave.
      A tale scopo si interviene su quanto disposto dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - il quale costituisce attualmente il riferimento normativo per tutto ciò che riguarda le agevolazioni sul posto di lavoro per i genitori lavoratori - e in particolare sull'articolo 42 che disciplina le forme di agevolazione per riposi, permessi e congedi dei genitori con figli portatori di handicap grave, i quali in alcuni casi possono essere goduti solo in alternativa a quelli già previsti in generale per tutti i genitori.
      Per tale motivo la presente proposta di legge modifica - aumentandoli del doppio, rispetto alla normativa vigente - i periodi relativi ai riposi, ai permessi e ai congedi. Sempre in un'ottica agevolativa si dispone, altresì, che i lavoratori possono fruire del congedo di cui al comma 5 dell'articolo 42 entro quindici giorni dalla richiesta (e non sessanta come previsto attualmente) e che l'importo complessivo massimo entro il quale tale congedo viene retribuito e coperto

 

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da contribuzione figurativa ai fini pensionistici è elevato a 50.000 euro lordi annui.
      Gli interventi proposti sono stati pensati anche al fine di rendere la materia trattata meno complessa e più vicina ai destinatari delle norme in esame; per tale motivo l'introduzione delle nuove norme non è stata realizzata attraverso modifiche parziali del testo vigente, bensì attraverso la riscrittura dell'articolo 42 del citato testo unico.
      L'articolo 1 della presente proposta di legge introduce, pertanto, il nuovo articolo 42, il quale disciplina le tre forme di astensione temporanea dal lavoro.
      Ai sensi del comma 1 le ore di riposo giornaliero - usufruite da uno o dall'altro dei genitori in alternativa al prolungamento del congedo parentale fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap grave - sono portate da due a quattro.
      Ai sensi del comma 2, i giorni di permesso di cui possono usufruire i genitori, alternativamente, anche in maniera continuativa nell'arco di un mese - successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino - sono portati da tre a sei.
      Ai sensi del comma 3, una volta che il figlio abbia raggiunto la maggiore età, i sei giorni di riposo giornaliero - sempre coperti da contribuzione figurativa - sono fruibili da parte dei genitori a condizione che sussista la convivenza con il figlio o che, in assenza di convivenza, l'assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva.
      Il comma 4 dell'articolo in commento specifica che i riposi giornalieri e i permessi mensili si cumulano con il congedo parentale ordinario e con il congedo per malattia del figlio, secondo la disciplina prevista dai commi 43 e 44 del citato testo unico.
      Il nuovo comma 5 dell'articolo 42, come accennato, innanzitutto riduce da sessanta a quindici giorni il tempo entro il quale deve essere accordato, una volta richiesto, il periodo di congedo fino a due anni riconosciuto, per l'assistenza del figlio, alla lavoratrice madre o, in alternativa al lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, a uno dei fratelli o sorelle conviventi di un soggetto con handicap grave che abbiano titolo a fruire dei benefìci di cui all'articolo 33, comma 1, e ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 42 del testo unico; quest'ultimo è retribuito e coperto da contribuzione figurativa fino all'importo massimo di 50.000 euro lordi annui (e non più 36.151,98 come previsto dalla legislazione vigente). La durata complessiva del congedo, fruito sempre alternativamente dai genitori, viene elevata da due a quattro anni.
      Il comma 6, infine, dispone che i riposi, i permessi e i congedi possono essere fruiti interamente anche da un solo genitore, se all'altro non spettano.
 

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